Pacchetto 21

Il 21° pacchetto di sanzioni UE e i codici NC

Il 21° pacchetto di sanzioni UE, adottato il 23 luglio 2026 e applicabile dal 24 luglio 2026, aggiunge 25 voci NC al divieto di importazione dalla Russia (allegato XXI) e le stesse 25 voci al divieto di importazione dalla Bielorussia (allegato XXVII): minerali metallici, ossidi di zinco e di cromo, tall oil, vetro e lavori di vetro, zinco greggio, carrozzerie e parti di veicoli.

Adottato il: Si applica dal: Voci NC: 25

Cosa cambia, regime per regime

RegimeRegolamentoAmbito della modificaCodici
Russia2026/1848Allegato XXI (art. 3i, divieto di importazione): 25 nuove voci, voce 4302 ristretta a "ex 4302"0
Bielorussia2026/1846Allegato XXVII (art. 1ra, divieto di importazione): le stesse 25 voci previste per la Russia25

Contratti conclusi prima del pacchetto

I contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 possono essere eseguiti fino al 25 ottobre 2026. Per la Russia ciò vale per tutte le 25 voci (art. 3i, par. 3bg), per la Bielorussia solo per 12 di esse (art. 1ra, par. 9f). Le restanti 13 voci bielorusse si applicano immediatamente, senza periodo transitorio.

Codici NC coperti dal pacchetto

Codice NCMerceRussiaBielorussia
2603Minerali di rame e loro concentratiinvariatodivieto, senza periodo transitorio
2604Minerali di nichel e loro concentratiinvariatodivieto, senza periodo transitorio
2607Minerali di piombo e loro concentratiinvariatodivieto, senza periodo transitorio
2616Minerali di metalli preziosi e loro concentratiinvariatodivieto, senza periodo transitorio
2817Ossido di zinco; perossido di zincoinvariatodivieto, senza periodo transitorio
2819Ossidi e idrossidi di cromoinvariatodivieto, senza periodo transitorio
3803Tallolio, anche raffinatoinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7001Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro, escluso il vetro di tubi catodici o altro vetro attivato della voce 8549; vetro in massainvariatodivieto, senza periodo transitorio
7002Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavoratoinvariatodivieto, senza periodo transitorio
7003Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavoratoinvariatodivieto, senza periodo transitorio
7004Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavoratoinvariatodivieto, senza periodo transitorio
7006Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materieinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7008Vetri isolanti a pareti multipleinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7009Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisiviinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7011Involucri di vetro, compresi i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o similiinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7013Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018invariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7014Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamenteinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7015Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetriinvariatodivieto, senza periodo transitorio
7016Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme similiinvariatodivieto, senza periodo transitorio
7017Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarateinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7018Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mminvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7020Altri lavori di vetroinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
7901Zinco greggioinvariatodivieto, senza periodo transitorio
8707Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabineinvariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026
8708Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705invariatodivieto, contratti fino al 25 ott 2026

Cosa non c'è in questo pacchetto

Lo abbiamo verificato sul testo della Gazzetta ufficiale, non sui commenti della stampa. I punti seguenti circolavano nelle sintesi del pacchetto, ma non sono nell'atto.

  • L'allegato XXIII (beni a sostegno dell'industria russa) non è stato modificato. Il pacchetto interviene solo sulle deroghe dell'art. 3k, senza nuovi codici NC.
  • Sono stati modificati l'allegato VII per la Russia e l'allegato Va per la Bielorussia, ma le voci aggiunte sono codici di controllo dei beni a duplice uso (sistemi anti-UAV, polveri di nichel e berillio, servomotori, sistemi di lancio e di terminazione del volo di UAV), non codici NC.
  • La vetreria da laboratorio 7017 nell'allegato VII non è una novità di questo pacchetto, c'era già. La novità riguarda l'allegato XXI, cioè le importazioni.
  • Metalli alcalino-terrosi, lubrificanti e materiali energetici sono comparsi nei commenti, ma non sono nel testo del pacchetto.
  • Il tetto massimo sul prezzo del petrolio non cambia il 15 agosto 2026. Il regolamento 2026/1805 del 16 luglio aveva spostato a quella data la modifica dell'allegato XXVIII, ma questo pacchetto (art. 3n, par. 11a) ha sospeso l'intera procedura dal 24 luglio 2026 al 14 luglio 2027. Il tetto attuale resta in vigore e la Commissione ricalcolerà il prezzo entro il 15 gennaio 2027.

Domande frequenti

  • Quando si applica il 21° pacchetto di sanzioni UE?

    Il pacchetto è stato adottato il 2026-07-23 e si applica dal 2026-07-24, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. I contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 possono essere eseguiti fino al 25 ottobre 2026. Per la Russia ciò vale per tutte le 25 voci (art. 3i, par. 3bg), per la Bielorussia solo per 12 di esse (art. 1ra, par. 9f). Le restanti 13 voci bielorusse si applicano immediatamente, senza periodo transitorio.

  • Quali codici NC sono stati aggiunti?

    Il pacchetto riguarda 25 voci NC. L'elenco completo con la base giuridica è nella tabella di questa pagina, e lo stato di un singolo codice, con esenzioni e deroghe previste dagli articoli, è disponibile sulla sua pagina nella nostra banca dati.

  • Posso completare i contratti conclusi prima del pacchetto?

    Contracts concluded before 24 July 2026 may be executed until 25 October 2026. For Russia this covers all 25 entries (Art. 3i(3bg)), for Belarus only 12 of them (Art. 1ra(9f)). The remaining 13 Belarusian entries apply immediately, with no transition period. The transition period covers performance of the contract, not concluding one after the cut-off date. Confirm the scope and conditions in the article text on EUR-Lex.

  • Il pacchetto ha modificato i divieti di esportazione?

    Non a livello di codice NC. Le modifiche sul lato dell'esportazione riguardano voci di controllo sui beni a duplice uso, definite da parametri tecnici anziché da un codice NC. Per questo non sono nella banca dati NC, e la classificazione dei beni a duplice uso va confermata sull'elenco di controllo del regolamento 2021/821.

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